Sicurezza sul lavoro
Correttezza e validità dei corsi online
Fate attenzione
Come devono svolgersi e quindi compiersi i corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro in modalità online? Quali corsi possono essere svolti in tale modalità? Chi può somministrare i corsi di formazione? Chi può validare i corsi stessi e quindi gli attestati?
con questa nota intendiamo porre all’attenzione del lettore alcune brevi considerazioni in merito ai requisiti di correttezza e rispetto della normativa che i corsi online sulla sicurezza sul lavoro debbono necessariamente avere. Che i formatori per la sicurezza sul lavoro debbono necessariamente avere e mostrare.
La formazione, la formazione online, le competenze del formatore sono regolate da un quadro normativo ormai completo. Un quadro che schematicamente sappiamo essere articolato in: Testo Unico, Accordi Stato Regioni, linee guida, criteri del formatore e infine interpelli del Ministero del Lavoro.
Il tipo di materiale formativo utilizzabile nei corsi, gli step valutativi intermedi, la presenza di tutor durante la fruizione dei corsi, la comprovata qualifica del formatore e infine la validità riconosciuta degli attestati e degli enti bilateriali rientrano in un quadro non casuale, ma scritto e descritto dal legislatore.
Ecco un estratto dal capoverso Formazione modalità in e-learning tratto dall’Accordo 25 luglio 2012:
“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. “L’allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”.
L’allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella “semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato a un determinato argomento” quanto come si tratti di un vero e proprio “Strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”.
Per quanto riguarda quindi in dettaglio la formazione online regolata dagli accordi ex articolo 34 (moduli 1,2,3,4, aggiornamento quinquennale e verifiche mantenimento competenze); ex articolo 37 (formazione generale lavoratori, formazione dirigenti, preposti parte punti 1-5, corsi aggiornamento, le linee guida indicano come “le modalità descritte dall’allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni “frontali” a distanza (le quali, d’altro verso, non possono essere considerate lezioni “ordinarie”), ma richiedano la presenza di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche”.
È per essere fedele a tali adempimenti, per cercare di ottemperare al meglio a tutte le indicazioni del legislatore che abbiamo scelto di non prediligere la formazione online.