Verifica Iniziale INAIL/ex ISPESL
(Prima messa in servizio)

In base al D.Lgs 81/08 Art. 71 in vigore da maggio 2012, oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a VERIFICHE PERIODICHE volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

L’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in esercizio per verificare la corretta installazione.

Tutti gli apparecchi di sollevamento che superano i 200 Kg di portata devono sottoporsi alla verifica iniziale che sarà effettuata dall’INAIL.
Esistono pene severe per chi non effettua le verifiche al proprio apparecchio di sollevamento (multe e sequestri), senza considerare gli aspetti penali derivanti da un eventuale incidente.
Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ EX ISPESL (INAIL) che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati.

Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ EX ISPESL (INAIL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Devi eseguire una verifica su un'attrezzature di sollevamento e non sai a chi rivolgerti?