Verifiche Periodiche
Le domande più frequenti sulle verifiche periodiche
Perchè vanno eseguite le verifiche periodiche?
L’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall’art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008. Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.
A cosa servono le verifiche periodiche?
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita’ alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Qual’è il campo di applicazione?
Sono soggetti alle verifiche periodiche i seguenti gruppi di apparecchi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano art. 1.1.1. DM 11-04-2011
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP – Sollevamento persone art. 1.1.2. DM 11-04-2011
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
– I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani.
Chi deve fare la richiesta?
– Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice dell’apparecchio di sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 81-2008
– Il Lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 Dlgs 81-2008.
– Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in uso ….)
Quando deve essere fatta la richiesta?
La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall’ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008.